Conferenza speciale dei servizi

CSS del 25-10-2022

Il 25 ottobre 2022 si sono svolte, presso la sede di Ischia della Struttura Commissariale, la Conferenza Speciale di Servizi preliminare e la Conferenza Speciale di Servizi decisoria.

La Conferenza Speciale di Servizi preliminare, in particolare, è stata la prima nella quale erano iscritte domande di condono relative agli immobili danneggiati dal sisma del 2017.

La Conferenza preliminare rappresenta una semplice procedimentalizzazione di competenze attribuite a soggetti specifici, in particolare alla Soprintendenza, per la parte di tutela, e ai Comuni, per la parte di sanatoria. Dunque lo scopo della Conferenza preliminare è quello di acclarare lo stato di una procedura e di definire l’assentibilità della domanda di sanatoria come richiamato dall’art. 6 comma 6 dell’Ordinanza n. 17/2022. La Conferenza non può esprimere valutazioni di merito sul condono, ma solo verificare la correttezza del procedimento entro tempi certi, indicati in 60 giorni da quando la pratica è iscritta all’ordine del giorno, prorogabili a 90, come richiesto dalla Soprintendenza.

Le istanze iscritte alla Conferenza preliminare del 25 ottobre erano in totale 4, per una delle quali c’è stato un parere negativo espresso dalla Soprintendenza, mentre per le restanti 3 sono state chieste integrazioni ai tecnici incaricati per poter concludere il procedimento.

Alla Conferenza Speciale di Servizi decisoria delle 3 pratiche iscritte, 2 sono state approvate dalla conferenza, mentre la terza, per la quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni documentali, è stata sospesa.

Complessivamente dunque delle 13 istanze di contributo iscritte alla conferenza decisoria, 10 sono state positivamente esitate, 2 sono in attesa della consegna della documentazione integrativa ed 1 è sospesa perché collocata in zona di criticità del redigendo piano di ricostruzione.

Tutte le pratiche sottoposte alla conferenza sono state positivamente esitate nei 60 giorni previsti dalla già menzionata Ordinanza 17, al netto delle sospensioni necessarie per la consegna della documentazione integrativa da parte dei progettisti incaricati.

In ogni caso, nelle prime sedute delle Conferenze di Servizi sono stati presi accordi tra i vari enti partecipanti che costituiranno utili precedenti per i casi futuri, contribuendo ad accelerare ulteriormente l’iter procedurale.

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CSS preliminare n. 1 del 14-09-2022

Caso di istanze di contributo che presentano abusi che il proprietario intende rimuovere, in assenza di condono o senza attendere l’esito del condono, si delineano 2 fattispecie:

1) L’istante ha presentato domanda di condono e dichiara di voler eliminare l’abuso – va comunque acquisito il parere della Soprintendenza per chiudere il procedimento. La domanda di contributo potrebbe essere accolta condizionandola alla verifica di eliminazione degli abusi;

2) L’istante non ha presentato domanda di condono e autodenuncia l’abuso – va prima eliminato l’abuso e successivamente si può presentare il progetto e richiedere il contributo. In questo caso si distinguono due ipotesi:

2.a – L’abuso può essere rimosso separatamente dall’edificio legittimo;

2.b – L’abuso non può essere rimosso separatamente dall’edificio legittimo; la demolizione, se prevista, o la riduzione in pristino in generale, deve essere fatta sempre preliminarmente, ma unitariamente al resto degli interventi.

In quest’ultimo caso un possibile indirizzo prevede che l’istante procede alla demolizione dell’intero fabbricato, ripresentando il progetto di ricostruzione che sarà approvato rispetto alla configurazione legittima. Unitamente al contributo per la ricostruzione potrà essere riconosciuto anche quello per la demolizione limitatamente alla parte legittima, definibile ex post con i dovuti accorgimenti tecnici e di calcolo.

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CSS decisoria del 14 settembre 2022

Pratica sita nel Comune di Casamicciola Terme – epoca di realizzazione successiva al 1945

Caso di intervento di ristrutturazione edilizia su edificio realizzato in epoca successiva al 1945, anche con totale demolizione e ricostruzione, conforme all’edificio preesistente che non prevedono incrementi volumetrici o di superficie. Tale intervento, come asseverato dal progettista incaricato, non necessita di autorizzazione paesaggistica, pertanto la Sovrintendenza non partecipa alla Conferenza Speciale di Servizi. La pratica istruita da Struttura Commissariale, Comune e Genio Civile per le rispettive competenze è stata positivamente approvata.

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CSS decisoria del 12 ottobre 2022

Pratica sita nel Comune di Casamicciola Terme – epoca di realizzazione antecedente al 1945

Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici in tutto o in parte crollati o demoliti o comunque danneggiati dal sisma riguardanti immobili anteriori al 1945, per i quali il Piano Paesaggistico vigente (in particolare artt. 6 e 7) prevede particolari misure di tutela, ferma restando l’applicabilità della voce A.29 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, la Soprintendenza partecipa alla Conferenza di servizi al fine di ricevere immediata informazione e adeguata conoscenza di tali pratiche così da poter formulare, in un quadro di leale collaborazione inter-istituzionale preordinata ad assicurare un’adeguata qualità architettonica e paesaggistica degli interventi, eventuali indicazioni migliorative del progetto, alla stregua delle suindicate previsioni del piano paesaggistico e delle linee guida applicative.

In riferimento al redigendo Piano di ricostruzione possono essere sottoposte a valutazione da parte della CSS le pratiche non confliggenti con le previsioni urbanistiche in itinere e gli approfondimenti di natura geologica e non rientranti nelle previste/possibili aree ed immobili da delocalizzare per motivazioni di pericolosità e condizioni di sicurezza.