
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha firmato oggi l’ordinanza sulle delocalizzazioni degli edifici danneggiati sia dal terremoto del 2017 che dalla frana del 2022. Il provvedimento definisce le regole, le procedure e i diritti dei cittadini colpiti dai due eventi catastrofici. Con l’ordinanza non vengono individuati, invece, gli immobili da delocalizzare obbligatoriamente: questa decisione, infatti, non rientra nelle competenze del Commissario. Le scelte dipenderanno dalle valutazioni riguardanti la sicurezza sismica e idrogeologica del territorio e saranno definite, sulla base del Piano Stralcio che l’Autorità di Bacino sta predisponendo, dal Piano di Ricostruzione che sarà adottato subito dopo dalla Regione Campania.
L’ordinanza è stata oggetto di un’ampia consultazione con i Sindaci, la Regione, le associazioni e i Comitati dei cittadini e dei tecnici e il testo finale ha recepito molte delle proposte pervenute. L’ordinanza costituisce un articolato complesso di disposizioni in materia di delocalizzazione fra le più avanzate nella storia delle ricostruzioni post-sisma e posta frana. Uno degli aspetti più innovativi è la previsione delle “delocalizzazioni volontarie”, frutto di una libera scelta dei cittadini e per le quali, le norme previste dal provvedimento, saranno immediatamente operative dopo la registrazione dell’ordinanza da parte della Corte dei Conti.
“La nuova ordinanza rappresenta una tappa molto importante nel percorso di ricostruzione e di messa in sicurezza dell’isola di Ischia – ha commentato il Commissario straordinario, Giovanni Legnini – e contribuisce a definire un quadro di certezze e di diritti per i cittadini e per una comunità ferita prima dal terremoto e poi dalla frana. La ricostruzione dovrà garantire il massimo della sicurezza favorendo, nello stesso tempo, i processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione ambientale, di sostenibilità e di riduzione del consumo del suolo anche attraverso il decongestionamento delle aree maggiormente edificate”.
L’ordinanza passa ora al vaglio della Corte dei Conti e, dopo il via libera definitivo della magistratura contabile, il Commissario promuoverà, insieme con i Sindaci, un incontro pubblico con i Cittadini, le Associazioni e i Comitati per presentarla e illustrare le modalità di presentazione delle domande per le quali è fissato il termine di 150 giorni limitatamente alle delocalizzazioni volontarie.
Ma ecco, nel dettaglio, i capitoli principali del provvedimento firmato oggi.
Delocalizzazioni “obbligatorie” e “volontarie”
Il provvedimento disciplina le regole, i diritti dei cittadini, le agevolazioni e i contributi pubblici previsti per tutti gli edifici dei Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio danneggiati dal sisma 2017 in possesso di scheda AeDes e da quelli gravemente danneggiati dalla frana del 2022 (esito E o EF scheda AeDei).
L’ordinanza prevede due categorie di delocalizzazioni. Da una parte quelle “Obbligatorie”, che dovranno essere attuate seguendo le indicazioni del Piano della Ricostruzione che sarà adottato dalla Regione subito dopo il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. La delocalizzazione obbligatoria potrà, inoltre, essere prevista da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, di sicurezza del territorio, di igiene e sanità pubblica.
Nell’ordinanza sono previste – ed è una vera e propria innovazione nei processi di ricostruzione post eventi calamitosi – le cosiddette “Delocalizzazioni Volontarie”. In questo caso la scelta di delocalizzare può essere effettuata liberamente a condizione che gli edifici danneggiati abbiano un livello operativo L4 o, in caso di livelli inferiori, quando l’area sulla quale sono costruiti presenta un rischio idrogeologico elevato o molto elevato. In tutti gli altri casi, la Delocalizzazione Volontaria potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito il parere necessario del Comune o dei Comuni interessati.
Le modalità per le delocalizzazioni
L’ordinanza fissa, poi, le modalità per le delocalizzazioni, sia obbligatorie che volontarie. In particolare, sono previste quattro possibilità:
Gli interventi pubblici per la delocalizzazione
Per favorire e agevolare i processi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio edilizio esistente, l’ordinanza prevede che, in alternativa alla concessione del contributo per la delocalizzazione, il Commissario Straordinario può acquisire al patrimonio pubblico edifici o aree esistenti o dismesse per realizzare programmi di insediamento a favore dei cittadini con immobili danneggiati da delocalizzare. Tutti gli interventi saranno oggetto di provvedimenti ad hoc previa intesa con la Regione e i Comuni competenti.
Il calcolo dei contributi
Per la delocalizzazione degli edifici è prevista la concessione del contributo calcolato sul costo parametrico relativo al livello operativo L4 moltiplicato per la superficie utile dell’edificio da delocalizzare e della superficie ammissibile relativa alle pertinenze, con una maggiorazione del 30%. L’incremento del contributo, si legge nell’ordinanza, “è finalizzato a far fronte agli eventuali maggiori costi di acquisizione e ad ogni altra spesa documentata, compresi oneri fiscali e accessori”. La maggiorazione si applica per gli edifici con livelli operativi L4 oppure localizzati in aree a rischio molto elevato (R3 e R4). La maggiorazione non si applica, invece, per le Delocalizzazioni Volontarie relative a edifici con livelli operativo inferiori a L4 o che non sono localizzate in aree a rischio idrogeologico R3 e R4.
L’ordinanza fissa, inoltre, le procedure per la presentazione delle domande di delocalizzazioni che vanno indirizzate sia alla struttura commissariale che al Comune dove è localizzato l’edificio danneggiato e a quello, se diverso, dove è localizzata l’immobile o l’area edificabile da acquistare.
I programmi per la demolizione degli edifici delocalizzati
L’ordinanza disciplina anche i casi per i quali saranno necessari gli interventi di demolizione e di rimozione delle macerie degli edifici danneggiati, già crollati o rischio di collasso che rappresentano un pericolo per la sicurezza e possono rallentare la ricostruzione. E’ prevista anche la possibilità di ottenere un anticipo del contributo per le sole demolizioni e prima della rimozione delle macerie, nella misura massima di 130 euro al metro quadro dell’edificio danneggiato.
Le scadenze
Infine, il provvedimento firmato oggi, fissa anche alcuni termini per la presentazione delle domande relative alle delocalizzazioni e alla ricostruzione post-sisma. In particolare: