CSS preliminare del 14 settembre 2022

Caso di istanze di contributo che presentano abusi che il proprietario intende rimuovere, in assenza di condono o senza attendere l’esito del condono, si delineano 2 fattispecie:

1) L’istante ha presentato domanda di condono e dichiara di voler eliminare l’abuso – va comunque acquisito il parere della Soprintendenza per chiudere il procedimento. La domanda di contributo potrebbe essere accolta condizionandola alla verifica di eliminazione degli abusi;

2) L’istante non ha presentato domanda di condono e autodenuncia l’abuso – va prima eliminato l’abuso e successivamente si può presentare il progetto e richiedere il contributo. In questo caso si distinguono due ipotesi:

2.a – L’abuso può essere rimosso separatamente dall’edificio legittimo;

2.b – L’abuso non può essere rimosso separatamente dall’edificio legittimo; la demolizione, se prevista, o la riduzione in pristino in generale, deve essere fatta sempre preliminarmente, ma unitariamente al resto degli interventi.

In quest’ultimo caso un possibile indirizzo prevede che l’istante procede alla demolizione dell’intero fabbricato, ripresentando il progetto di ricostruzione che sarà approvato rispetto alla configurazione legittima. Unitamente al contributo per la ricostruzione potrà essere riconosciuto anche quello per la demolizione limitatamente alla parte legittima, definibile ex post con i dovuti accorgimenti tecnici e di calcolo.